White-Label Software

Quello del White-labeling di prodotti e servizi è un fenomeno in crescita soprattutto con riferimento al settore informatico che coinvolge sempre di più il modello di business delle Software House.

Ma che cosa si intende per White-label?

Letteralmente il termine white-label significa “senza etichetta” o “senza marchio”.

Nel caso dei prodotti: Il fenomeno del white-labeling si verifica quando un fornitore etichetta un prodotto esistente o produce un prodotto nuovo per un’altra impresa con il marchio di quest’ultima.

 

Quando si tratta invece di servizi: il fenomeno del white-label si riscontra quando il provider dei servizi provvede a re-brandizzare i processi con il nome dell’azienda dell’utilizzatore.

Con specifico riferimento all’industria del software o di altri prodotti digitali, il fenomeno emerge dall’utilizzo di accordi di “white label”. Trattasi di accordi che generalmente consistono nel concedere in licenza il software o il prodotto digitale realizzato da una azienda “Alfa” accompagnando la licenza dal permesso per l’azienda “Beta” utilizzatrice, di poter re-brandizzare il software o prodotto digitale, con il brand di quest’ultima (di “Beta”).

 

In termini generali quindi un prodotto white-label può essere definito come:

“Un prodotto o un servizio “white label”, prodotto o comunque realizzato da una società produttrice (Società “Alfa”) e utilizzato o venduto da altre società, i venditori (Società “Beta”), con il marchio di questi ultimi.

È ben possibile che uno stesso prodotto (prodotto identico) “white-label” possa essere utilizzato da più aziende (“Beta snc”, “Gamma spa” “Delta srl”) sotto “brand” diversi.

Nella dimensione di questa tipologia di business assume grande importanza il “White-label agreement” o accordo di “White-label” per i prodotti o servizi che siano realizzati o forniti “senza etichetta” e che potranno essere come già evidenziato sopra, oggetto di utilizzo da parte di molteplici e diverse realtà imprenditoriali.

Nel caso della Software House (Alfa) produttrice del software e dunque autrice dello stesso (codice sorgente incluso), il white label agreement prenderà la forma di un accordo di licenza con l’azienda utilizzatrice (Beta). Tale accordo, dovrà contenere la regolamentazione dei rapporti tra le parti, l’indicazione dei prodotti (software) oggetto dell’accordo, le condizioni e termini della licenza, una regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale, obblighi di pagamento, ecc.

 

Particolare attenzione dovrà essere prestata dalle Parti in ordine ai seguenti aspetti:

  • Se alla società (Alfa) produttrice è permesso di comunicare direttamente ai consumatori dei propri servizi e/o prodotti;
  • Se è prevista una clausola di esclusiva tra le parti (per la quale ad es. la società produttrice è limitata dal rivendere il prodotto “white label” entro un’area territoriale circoscritta o per un certo periodo di tempo);
  • Se all’utilizzatore (Beta) è permesso apportare modifiche o migliorie al prodotto o servizio (ovvero nel caso di Software, se all’utilizzatore è concesso rielaborarlo);
  • Se il produttore mantiene la proprietà del prodotto e della paternità dell’opera (art. 6 l.d.a) o se vi è un trasferimento dei soli diritti patrimoniali (nel caso del Software o di altre opere creative, la paternità dell’opera secondo la legge sul diritto d’autore (artt. 20-24 l.d.a.) è inalienabile) verso l’utilizzatore (Beta);
  • Chi è il soggetto responsabile per il prodotto.

La buona stesura dell’accordo di “white-label” sarà importante per evitare eventuali problematiche legali e/o responsabilità. Sarà dunque fondamentale rivolgersi ad un team di professionisti esperto in materia.

 

A cura del Dott. Maco Accardo

 

marco.accardo@studobosaz.it