Aste online: ma come?
Aste online: si ma come?
Adesso più che mai molte aziende cercano spazio online anche attraverso il metodo accattivante della vendita di prodotti tramite le aste online che permettono un maggiore coinvolgimento ed engagement con il potenziale cliente, creando aspettativa e propensione all’acquisto.
Pensiamo ai grandi e piccoli marketplace o alle piattaforme di vendita di NFT (Non Fungible Token). Non possiamo però pensare di mettere liberamente all’asta ciò che vendiamo sul proprio sito ecommerce senza sapere se è possibile o se è invece vietato dalla legge e in che termini.
Esistono diverse tipologie di vendita all’asta che si svolgono su Internet, classificate in tre categorie sulla base dell’attività esercitata dal soggetto banditore d’asta:
- aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di quest’ultimo;
- aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di venditori terzi;
- aste in cui il banditore d’asta svolge unicamente il compito di mettere a disposizione il sito web/piattaforma e la sua struttura per la vendita all’asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione.
Nei primi due casi, l’attività è soggetta alla norma dell’articolo 115 del TULPS: la licenza è di competenza del Comune per la vendita di beni propri, mentre è in capo al Questore nei casi in cui il banditore svolga un ruolo di intermediario.
Nel caso invece in cui il banditore d’asta mette a disposizione solo lo strumento tecnologico (il sito web) si ha invece attività di mediazione ai sensi degli artt. 1754 e ss. c.c., soggetta alle regole di cui alla L. 253/1958 e per questo motivo tale esonerata dalla richiesta di preventiva autorizzazione.
In ogni caso nelle vendite tramite aste online si applica la normativa relativa ai “Contratti negoziati fuori dei locali commerciali” (artt. 45-49 D.Lgs n. 206/2005) che prevede comunque un obbligo di fornire a tutela del consumatore una serie di informazioni in modo ben visibile sul sito o all’interno del contratto di vendita: il tipo di asta, le regole di aggiudicazione, modalità di consegna e pagamento, il diritto di recesso e le modalità di esercizio del recesso, il limite temporale dell’offerta e alla fine, il suo esito, Conclusione del contratto, responsabilità generale per danno da prodotti, tutela dei dati personali e sicurezza informatica, controversie e legge applicabile.
Se dunque si fornisce solo il sito il sito web come luogo immateriale in cui si compie l’asta, si configura, invece, una attività di mediazione, non soggetta alla licenza, mentre soltanto le agenzie di affari (tra le quali rientrano le case d’asta e le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta), necessitano della speciale autorizzazione.