La Cripto-Art e gli NFT

Cripto-art e NFT, ma cosa vuol dire davvero

Interessante è il fenomeno della cripto-art intesa come qualsiasi manifestazione della creatività blockchain-based. Trattasi di un modello di mercato che potrebbe consentire agli artisti di adoperare lo schema delle ICO per ad es. emettere dei “copyright tokens” in modo da finanziare così la propria attività, in luogo dell’assegnazione, al sottoscrittore, di una “quota” del diritto d’autore ovvero delle revenues collegate al suo sfruttamento.

Sotteso al fenomeno della cripto-art è anche quello degli NFT, ma che cosa sono?

Come studio legale, ci stiamo occupando di consulenza in questo settore spesso in riferimento ad opere di street artist che per la loro oggettiva collocazione sui muri o su arredi urbani sono spesso oggetto di danneggiamenti e comunque di una indisponibilità oggettiva e materiale dell’opera.

Per prima cosa dobbiamo capire cosa sono i token

Altra cosa di cui spesso si sente ultimamente parlare non soltanto dagli addetti ai lavori, ma anche da operatori ed esperti del settore, nonché in generale su quotidiani e riviste più o meno scientifiche è il fenomeno dei c.d. “token” (gettoni), associati ad una piattaforma in blockchain.

Esistono varie tipologie di “token”, prima di vederle è però utile inquadrare il token sotto un profilo generale: trattasi di una informazione digitale, registrata su una piattaforma blockchain (sul registro distribuito), associata in maniera univoca ed esclusiva ad un solo e specifico utente della rete. Rappresenta un “diritto”: che sia la proprietà di un asset, la possibilità di accedere a prodotti o servizi, un metodo di pagamento, ecc.

In ragione della loro singola funzione è possibile suddividere i token in diverse categorie:

  • Investment token (denominati anche security token): trattasi di asset patrimoniali, che assumono la forma di un prestito verso l’emittente, a cui si accompagna il diritto alla percezione di interessi. Possono anche assumere la forma di quote azionarie o di strumenti derivati che assegnino: diritti di voto, il diritto alla percezione futura di dividendi, ricavi o, in generale, di flussi finanziari.
  • Payment token: trattasi di mezzi di pagamento accettati dal soggetto emittente e/o da altri operatori, per l’acquisto di beni e/o servizi, oppure quali mezzi utili al trasferimento di denaro e/o valori.
  • Utility token: assimilabili a dei “vaucher”, permettono l’accesso a servizi digitali forniti dalla piattaforma blockchain. Consentono di poter finanziare un progetto tramite ICO (Initial Coin Offering)[1] senza tuttavia cedere o comunque diluire la proprietà in una società.

Per NFT si intende un “Non-fungible Token”, (letteralmente “gettone non fungibile”). Trattasi di un token crittografico legato a un’opera creativa (es. opera d’arte, musica, video, foto, ecc.), il cui acquisto rappresenta un attestato di proprietà ed autenticità registrato in un sistema di blockchain

Qualsiasi “media” è suscettibile di registrazione in NFT. L’acquisto del token, consentirà all’opera di poter liberamente circolare in rete, assegnando tuttavia i relativi diritti di sfruttamento economico solo ed esclusivamente in capo all’acquirente, che potrà quindi percepirne gli utili.

Un NFT è quindi assimilabile ad un certificato di proprietà ed autenticità.

Vari sono gli standard che consentono la registrazione di un NFT, il più diffuso è il protocollo LRC721, la cui caratteristica peculiare è data dall’elemento dell’unicità (un contratto, un token, l’opera acquistata con questo protocollo è un elemento unico).

Altro standard è denominato LRC1155, che si differenzia dal precedente per la particolarità che un contratto (smart contract) equivale a più token. Come se la proprietà dell’opera si suddividesse tra più persone acquirenti dello stesso. (Sorta di opera a tiratura limitata).

L’acquisto di un NFT può effettuarsi in diverse valute c.d. fiat (euro, dollari, sterline, ecc.) o, qualora accettate dalle piattaforme, anche tramite criptovalute (ethereum, litecoin, ripple, bitcoin, ecc.).

Il vantaggio degli NFT è rappresentato in primis dalla disintermediazione, che consente operazione di compravendita e di certificazione di proprietà ed autenticità molto più rapidi e semplici, oltre che economici rispetto al tradizionale mercato dell’arte.

Gli NFT introducono inoltre il concetto di “esclusività” su Internet, con il risultato di poter monetizzare la circolazione dell’opera on-line. Inoltre, l’opera in NFT è digitalmente firmata dall’autore, per cui rispetto alle possibili ed innumerevoli copie circolanti on-line, questa è unica e rara.

L’entità del fenomeno

Per comprendere l’entità del mercato basti considerare le stime del portale Crypto.art, (esistono altre piattaforme altrettanto diffuse), secondo le quali, nel mese di marzo 2021, le vendite di opere d’arte su NFT hanno superato il muro dei 120 milioni di dollari, e sono in continua e rapida crescita.

Un esempio noto, ma emblematico della portata del fenomeno è il caso dell’opera “Everydays – The First 5000 Days”. Trattasi della prima opera in NFT, venduta all’asta per circa 69 milioni di dollari.  Vale la pena di sottolineare come ad oggi, l’utilizzo di NFT non si limiti solo al mondo dell’arte, ma anzi abbracci una vasta gamma di settori, dai diritti di proprietà intellettuale (es. tokenizzazione come licenza di un brevetto), al real estate, ai documenti finanziari, ecc.

Alcuni profili problematici

Le principali questioni di problematicità legati al fenomeno della cripto-art sono i rischi connessi al furto d’opere d’arte digitali, nonché aspetti più legati non tanto al segmento di mercato quanto alla stessa tecnologia ad esso sottesa, vale a dire la blockchain, la quale, per funzionare con efficienza, necessita di un ingente quantitativo di energia elettrica.

Ricordiamo che, non essendo semplice coprendere a pieno tutti questi aspetti, è opportuno farsi guidare con una consulenza mirata.

Le poche piattaforme di creazione e/o commercializzazione di NFT applicano genericamente la normativa contenuta nel Copyright Act e nel DMCA, ma consigliamo sempre di valutare anche le singole Policy di ciascuna piattaforma che declinano in modo diverso la titolarità del diritto d’autore rispetto alla proprietà dell’oggetto materiale o bene digitale in cui l’opera è incorporata, se non espressamente previsto tra le parti.

 

Per maggiori infomazioni: info@studiobosaz.it

 

—- Note:

[1] Assimilabile ad una IPO (Initial Public Offering), cioè una offerta al pubblico dei titoli di una società per la prima volta ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato. (Una fattispecie di sollecitazione all’investimento).

 

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